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Recepimento della normativa antiriciclaggio dall'Italia
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Il nostro Paese ha introdotto la Legge 5 luglio 1991 nr.197 (“Provvedimenti urgenti per limitare l’uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l’utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio”) che recepiva i principi contenuti nella prima direttiva europea sulla materia dell'antiriciclaggio (n. 1991/308/CE del 10 giugno 1991), relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite.

La legge costituita da 14 articoli e contenente una serie di precetti, divieti, obblighi e sanzioni costituisce la base normativa per la lotta al Riciclaggio di denaro sporco da parte del circuito finanziario e creditizio.

La ratio di questa Legge, è quella di garantire, anche a posteriori e per 10 anni, la possibilità di controllare e tracciare il percorso dei flussi finanziari.

Continuando nell'elencazione delle diverse normative che si sono succedute fino ai giorni nostri, in aderenza alle diverse Direttive Comunitarie, citiamo:

- la legge 9 agosto 1993, nr.328 – che, ratifica e da esecuzione alla Convenzione di Strasburgo del settembre 1990, ha sostanzialmente e significativamente ampliato, la platea dei reati presupposto del Riciclaggio di denaro sporco.

Infatti, le quattro fattispecie di reato originariamente elencate nell’art.648 bis del Codice Penale, sono state sostituite con la formula “provenienti da delitto non colposo”.

- il Decreto legislativo 26 maggio 1997, nr.153, di adeguamento della normativa sull’antiriciclaggio alla direttiva comunitaria.

Questo Decreto, ha migliorato in termini significativi il rapporto delle Banche verso la Istituzione in generale, migliorando la c.d. “Collaborazione attiva” e provvedendo a trasferire i compiti di controllo sulla gestione dell'antiriciclaggio all'ufficio italiano cambi lasciando al ministero del tesoro compiti sostanzialmente di indirizzo.

- il Decreto Legislativo 25 settembre del 1999, nr.374 - Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della L. 6 febbraio 1996, n. 52.

Questo Decreto ha esteso gli obblighi di identificazione, registrazione ed eventuale segnalazione di operazione sospetta ad altri soggetti che si aggiungono agli intermediari: recupero crediti, custodia e trasporto valori, commercio di cose antiche, di oro, di preziosi, case da gioco, gallerie d’arte, mediatori immobiliari, mediatori creditizi, promotori finanziari, agenzie di attività finanziaria.
 

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