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Provvedimento agenzia delle entrate del 22/12/2010
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Prot. n. 2010/184182
agenzia delle entrate

Il direttore dell'agenzia delle entrate

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento
DISPONE
1. Soggetti obbligati alla comunicazione
1.1 Sono obbligati alla comunicazione di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, tutti i soggetti
passivi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto i quali effettuano operazioni rilevanti ai fini
di tale imposta, così come individuate al successivo punto 2.
1.2 Nei casi di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive,
avvenute durante il periodo cui si riferisce la comunicazione, è necessario distinguere le
seguenti ipotesi:
- nel caso in cui il soggetto si è estinto per effetto dell'operazione straordinaria o della
trasformazione sostanziale soggettiva, quello subentrante deve trasmettere la
comunicazione contenente anche i dati delle operazioni effettuate dal soggetto estinto;
- nel caso in cui il soggetto non si è estinto per effetto dell’operazione straordinaria, la
comunicazione deve essere presentata dallo stesso.
2. Oggetto della comunicazione
2.1 Oggetto della comunicazione sono le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e
ricevute dai soggetti passivi di cui al punto 1, per le quali i corrispettivi dovuti, secondo le
condizioni contrattuali, sono di importo pari o superiore a euro tremila al netto dell’imposta
sul valore aggiunto. Per le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per le
quali non ricorre l’obbligo di emissione della fattura il predetto limite è elevato a euro
tremilaseicento al lordo dell’imposta sul valore aggiunto applicata. Qualora siano stipulati
più contratti tra loro collegati, ai fini del calcolo del limite, si considera l’ammontare
complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i predetti contratti.
2
2.2 Per i contratti di appalto, di fornitura, di somministrazione e gli altri contratti da cui
derivano corrispettivi periodici, l’operazione è da comunicare qualora i corrispettivi dovuti
in un anno solare siano complessivamente di importo pari o superiore a euro tremila.
2.3 Per il periodo d’imposta 2010 l’importo previsto dai precedenti punti 2.1 e 2.2 è elevato
ad euro venticinquemila e la comunicazione è limitata alle sole operazioni soggette
all’obbligo di fatturazione.
2.4 Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le seguenti operazioni:
- importazioni;
- esportazioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a) e b) del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a
registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in
Paesi cosiddetti black list di cui al decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio
1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio
1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 273 del 23 novembre
2001;
- operazioni che hanno costituito oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria, ai sensi
dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
2.5 Sono altresì escluse, in fase di prima applicazione, le operazioni rilevanti ai fini
dell’imposta sul valore aggiunto per le quali non ricorre l’obbligo di emissione della fattura,
effettuate fino al 30 aprile 2011.
3. Elementi da indicare nella comunicazione
3.1 Nella comunicazione vanno indicati, per ciascuna cessione o prestazione di cui ai punti
2.1 e 2.2:
a) l’anno di riferimento;
b) la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale del cedente, prestatore, cessionario o
committente;
c) per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, privi di codice fiscale, i dati di
cui all’articolo 4, primo comma, lettere a) e b), del decreto del presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;
d) i corrispettivi dovuti dal cessionario o committente, o al cedente o prestatore,
secondo le condizioni contrattuali, e l’importo dell’imposta sul valore aggiunto
applicata o la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti; per le
operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per le quali non ricorre
l’obbligo della fattura, i corrispettivi comprensivi dell’imposta sul valore aggiunto
applicata.
3
3.2 Ai fini della comunicazione dei dati di cui al punto 3.1, per le operazioni non soggette
all’obbligo di fatturazione, il committente o il commissionario è tenuto a fornire i propri dati
identificativi di cui alle lettere b) e c) del medesimo punto.
4. Termini di invio della comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini
dell’IVA
4.1 I soggetti di cui al punto 1.1 effettuano la comunicazione entro il 30 aprile dell’anno
successivo a quello di riferimento.
4.2 Nell’individuazione degli elementi informativi da trasmettere il soggetto obbligato farà
riferimento al momento della registrazione ai sensi degli artt. 23, 24 e 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 o, in mancanza, al momento di cui
all’art. 6 del medesimo decreto.
4.3 Per il periodo d’imposta 2010 la comunicazione può essere effettuata fino al 31 ottobre
2011.
4.4 È consentita la trasmissione di una comunicazione in sostituzione di un'altra
precedentemente inviata, purché essa si riferisca al medesimo periodo temporale e la
sostituzione avvenga, previo annullamento della precedente comunicazione, non oltre 30
giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei dati.
5. Modalità di trasmissione dei dati
5.1 La comunicazione avviene in conformità delle specifiche tecniche allegate al presente
provvedimento e con le modalità di cui ai successivi punti.
5.2 I soggetti tenuti alla comunicazione di cui al punto 1 utilizzano il servizio telematico
Entratel o Internet (Fisconline) in relazione ai requisiti da essi posseduti per la
presentazione telematica delle dichiarazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica
del 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.
5.3 Per la trasmissione dei dati, è possibile avvalersi dei soggetti di cui all'art. 3, commi 2-
bis e 3, del citato D.P.R. n. 322/98.
5.4 La trasmissione telematica dei dati è effettuata utilizzando i prodotti software di
controllo distribuiti gratuitamente dall'Agenzia delle entrate, anche al fine di verificare la
congruenza dei dati da trasmettere con quanto previsto dalle specifiche tecniche allegate al
presente atto.
4
6. Ricevute
6.1 La trasmissione dei dati di cui al punto 3 si considera effettuata nel momento in cui è
completata, da parte dell'Agenzia delle Entrate, la ricezione del file contenente i dati
medesimi.
6.2 L'Agenzia delle Entrate attesta l'avvenuta trasmissione dei dati mediante una ricevuta,
contenuta in un file, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel o del codice
di riscontro per il servizio Internet (Fisconline) generati secondo le modalità descritte,
rispettivamente al paragrafo 2 ed al paragrafo 3 dell'allegato tecnico al presente
provvedimento ed al decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni.
6.3 Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili per via telematica entro i
cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all'Agenzia delle
entrate.
6.4 La ricevuta di cui al punto 6.2 non è rilasciata e, conseguentemente, i dati si considerano
non trasmessi qualora il file che li contiene sia scartato per uno dei seguenti motivi:
a) mancato riconoscimento del codice di autenticazione o del codice di riscontro di cui
ai citati allegati tecnici del Decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni;
b) codice di autenticazione o codice di riscontro duplicato, a fronte dell'invio dello
stesso file avvenuto erroneamente più volte;
c) file non elaborabile, in quanto non verificato utilizzando il software di controllo di cui
al punto 6.3;
d) mancato riconoscimento del soggetto tenuto alla trasmissione dei dati, nel caso di
trasmissione telematica effettuata da un soggetto di cui al punto 5.2.
6.5 Le circostanze elencate al punto precedente sono comunicate, sempre per via telematica,
al soggetto che ha effettuato la trasmissione del file, il quale è tenuto a riproporne la corretta
trasmissione entro i cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto.
7. Trattamento dei dati
7.1 I dati e le notizie che pervengono all'anagrafe tributaria sono raccolti e ordinati su scala
nazionale al fine della valutazione della capacità contributiva, nel rispetto dei diritti e delle
libertà fondamentali dei contribuenti.
7.2 I dati e le notizie raccolti, che sono trasmessi nell'osservanza della normativa in materia
di riservatezza e protezione dei dati personali, sono inseriti nei sistemi informativi
dell'anagrafe tributaria e sono trattati, secondo il principio di necessità, attraverso particolari
sistemi di elaborazione, prevalentemente consistenti nei cosiddetti «data warehouse», che
consentono di eseguire analisi selettive che limitano il trattamento dei dati personali, e di
5
individuare i soli soggetti che posseggono i requisiti fissati per l'esecuzione dei controlli
fiscali.
7.3 Il trattamento dei dati acquisiti da parte dell'Agenzia delle entrate è riservato
esclusivamente agli operatori incaricati dei controlli, le cui operazioni sono compiutamente
tracciate.
8. Sicurezza dei dati
8.1 La comunicazione di cui al punto 5 è effettuata per via telematica:
a) direttamente, tramite il servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline), in relazione ai
requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni;
b) tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui
all'art. 3, commi 2-bis e 3, del citato D.P.R n. 322/98.
8.2 L’Agenzia delle entrate rende gratuitamente disponibile il software di controllo
necessario per verificare la congruenza dei dati da trasmettere con quanto previsto dalle
specifiche tecniche allegate al presente atto. Il predetto controllo deve essere eseguito
obbligatoriamente prima della trasmissione telematica della comunicazione di cui al punto
1, pena lo scarto della comunicazione medesima.
8.3 La consultazione sicura degli archivi del sistema informativo dell’Anagrafe
Tributaria è garantita da misure che prevedono un sistema di profilazione, identificazione,
autenticazione ed autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione, di tracciatura degli
accessi effettuati, con indicazione dei tempi e della tipologia delle operazioni svolte nonché
della conservazione delle copie di sicurezza.
Motivazioni
Con il presente provvedimento si attua l’obbligo di comunicazione telematica delle
operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di importo non inferiore a euro
tremila , introdotto dall’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, dettandone le modalità tecniche, le
procedure ed i termini.
L’onere si estende a tutti i soggetti passivi relativamente alle cessioni di beni e le prestazioni
di servizi rese e ricevute, per le quali, nel corso del periodo d’imposta, i corrispettivi dovuti
dal cessionario o committente, o al cedente o prestatore, secondo le condizioni contrattuali,
hanno superato la soglia dei tremila euro, al netto dell’imposta applicata. La soglia viene
elevata a Euro 3.600, comprensiva dell’imposta sul valore aggiunto, per le operazioni non
soggette all’obbligo di fatturazione.
6
Per alcune tipologie di contratti (appalto, fornitura e somministrazione), invece, è stato
previsto una semplificazione dell’obbligo comunicativo, nel senso che esso sussiste laddove
i corrispettivi dovuti in un intero anno solare siano di importo complessivo non inferiore ai
tremila euro; per i contratti tra loro collegati va considerato, ai fini della comunicazione
dell’operazione, l’ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i predetti
contratti.
Al fine di limitare la platea dei soggetti obbligati alla comunicazione in argomento ed in
considerazione del divieto fissato dall’articolo 6 dello Statuto del contribuente, sono escluse
dall’obbligo comunicativo le operazioni già monitorate dall’Amministrazione finanziaria.
In particolare, non vanno comunicate le importazioni e le operazioni relative a cessioni di
beni e prestazioni di servizi, effettuate o ricevute, registrate o soggette a registrazione,
riguardanti operatori economici aventi sede, domicilio o residenza nei cosiddetti Paesi black
list.
Analogamente, non devono essere comunicate le operazioni che hanno costituito già oggetto
di comunicazione all'Anagrafe tributaria, ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nonché le operazioni non soggette all’obbligo di
fatturazione effettuate fino al 30 aprile 2011.
Allo scopo di semplificare gli adempimenti richiesti, le informazioni da comunicare, oltre al
codice fiscale – o, in alternativa, per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, privi
di codice fiscale, i dati di cui all’articolo 4, primo comma, lettera a) e b), del decreto del
presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 –, sono quelle indispensabili per
l’individuazione dei soggetti e delle operazioni.
La comunicazione telematica deve essere effettuata, aggregata per anno, entro il 30 aprile
dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le operazioni.
Al fine di garantire la graduale introduzione dell’obbligo comunicativo in parola ed
assicurare, al tempo stesso, sin dalla prima attuazione della disposizione, la disponibilità dei
dati necessari a contrastare i fenomeni evasivi e di frode di maggiore rilevanza anche dal
punto di vista economico, per il periodo d’imposta 2010 è previsto sia l’innalzamento della
soglia a 25.000 euro che l’ampliamento del termine entro cui deve essere effettuata la
comunicazione - limitata, peraltro, alle sole operazioni soggette all’obbligo di fatturazione -
fino al 31 ottobre 2011.
La trasmissione deve avvenire tramite il servizio telematico Entratel ovvero Internet
(Fisconline); il contribuente ha facoltà di avvalersi degli intermediari abilitati alla
trasmissione telematica delle dichiarazioni.
I dati si considerano trasmessi soltanto al momento in cui è completata la procedura di
ricezione; a tal fine l'Agenzia delle entrate attesta l'avvenuta trasmissione dei dati mediante
apposite ricevute, rese disponibili entro cinque giorni lavorativi successivi a quello di invio,
salvo cause di forza maggiore.
7
Le specifiche tecniche allegate al provvedimento individuano altresì i motivi che possono
dar luogo allo scarto del file contenente i dati. Nel caso in cui si verifichi una delle
circostanze che danno luogo allo scarto le stesse saranno comunicate, sempre per via
telematica, al soggetto che ha effettuato la trasmissione del file, il quale è tenuto a
riproporne la corretta trasmissione entro cinque giorni lavorativi successivi dalla
comunicazione di scarto.
Qualora il soggetto trasmittente intenda sostituire una comunicazione in precedenza inviata,
la sostituzione è consentita purché essa si riferisca al medesimo anno ed avvenga, previo
annullamento della comunicazione precedentemente inviata, non oltre 30 giorni dalla
scadenza del termine previsto per la trasmissione dei dati.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1).
Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio
2001, (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).
b) Disciplina normativa di riferimento:
Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010 n. 122 (art. 21).
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Artt. 1, 2, 3, 6, 8, 10, 23,
24 e 25)
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (Art. 3, commi 2-bis e 3).
Decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 [Art. 4, primo comma,
lettere a) e b) e art. 7].
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate
tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 22 Dicembre 2010
Attilio Befera
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell’art.3, co. 2,d. Lgs. n. 39/1993
8
da a
1 1 1 1 Tipo Record NU Vale sempre "0" Dato obbligatorio
2 2 6 5
Codice identificativo della
fornitura
AN Vale sempre "ART21" Dato obbligatorio
3 7 8 2 Codice numerico della fornitura AN Vale sempre "47" Dato obbligatorio
Valori ammessi:
0 = Invio ordinario
1 = Invio sostitutivo
2 = Annullamento
3 = Comunicazione negativa
5 10 26 17
Protocollo telematico da
sostituire o annullare
NU
Dato da valorizzare
esclusivamente nei casi di:
- Invio sostitutivo
(Tipologia invio = 1)
- Annullamento
(Tipologia invio = 2)
6 27 42 16 Codice Fiscale CF
Codice fiscale. Se numerico
allineare a sinistra
Dato obbligatorio
7 43 53 11 Partita IVA PI Partita Iva
8 54 59 6 Codice Attività AN Dato obbligatorio
Valori ammessi:
0 = Codifica vigente fino al
31/12/2003
1 = Codifica vigente dal
01/01/2004
2 = Codifica vigente dal
01/01/2008
Spazio = Codice attività non
presente
10 61 120 60 Denominazione AN
Denominazione del soggetto
obbligato persona giuridica
11 121 160 40 Comune del domicilio fiscale AN
12 161 162 2 Provincia del domicilio fiscale PR
In caso di Stato estero,
indicare "EE"
13 163 186 24 Cognome AN Cognome del soggetto diverso
14 187 206 20 Nome AN Nome del soggetto diverso
Valori ammessi:
M = Maschio
F = Femmina
16 208 215 8 Data di nascita DT
Da indicare nel formato
"GGMMAAAA"
17 216 255 40
Comune o Stato estero di
nascita
AN
18 256 257 2 Provincia di nascita PR
In caso di Stato estero,
indicare "EE"
19 258 261 4 Anno di riferimento NU Da indicare nel formato "AAAA" Dato obbligatorio
Valori ammessi:
0 = Comunicazione riferita
esclusivamente al soggetto che
comunica
1 = Comunicazione riferita
anche alle operazioni di
un'altra società incorporata
TRACCIATO RECORD DI TESTA
Lunghezza Descrizione campo
Tipo di
dato
Campo Valori
1 Tipologia di invio NU
Posizione
Note
ESTREMI DELLA FORNITURA
TIPOLOGIA DI INVIO
CODICE FISCALE DEL SOGGETTO OBBLIGATO
4 9 9 Dato obbligatorio
15 207
20 262 262 1 AN Dato obbligatorio
207 1 Dati obbligatori nel caso di
soggetto obbligato persona
fisica.
AN
Comunicazioni dati di società
incorporata
Sesso
Codifica Codice Attività AN
DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO OBBLIGATO PERSONA GIURIDICA
I dati seguenti sono da considerarsi in alternativa ai dati del soggetto obbligato persona fisica
DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO OBBLIGATO PERSONA FISICA
I dati seguenti sono da considerarsi in alternativa ai dati del soggetto obbligato persona giuridica
Dati obbligatori nel caso di
soggetto obbligato persona
giuridica.
9 60 60 1 Dato obbligatorio
9
21 263 278 16
Codice fiscale
dell'intermediario che effettua
la trasmissione
CF
Obbligatorio se presente un
altro dato nella sezione.
Se numerico, deve essere
allineato a sinistra
22 279 283 5
Numero di iscrizione all'albo
del C.A.F.
NU
Dato obbligatorio se presente
il codice fiscale
dell'intermediario. Valori
ammessi:
1 = Comunicazione predisposta
dal contribuente
2 = Comunicazione predisposta
da chi effettua l'invio
24 285 292 8 Data dell'impegno DT
Dato obbligatorio se presente
il codice fiscale
dell'intermediario.
Da indicare nel formato
"GGMMAAAA"
25 293 1797 1505 Filler AN Spazio a disposizione
26 1798 1798 1 Carattere di controllo AN Vale sempre "A" Dato obbligatorio
27 1799 1800 2 Caratteri di fine riga AN
Caratteri ASCII "CR" e "LF"
(valori esadecimali "0D" "0A")
Dato obbligatorio
CARATTERI DI CONTROLLO
La sezione va compilata se il
soggetto che assume l'impegno
alla trasmissione è un
intermediario al quale il
soggetto obbligato da incarico
alla trasmissione telematica
23 284 284 1
DATI RISERVATI AL SOGGETTO CHE ASSUME L'IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA
Impegno a trasmettere in via
telematica la comunicazione
NU
10
da a
1 1 1 1 Tipo Record NU Vale sempre "1"
2 2 17 16 Codice Fiscale CF
Codice fiscale. Se numerico
allineare a sinistra
3 18 25 8 Data dell'operazione DT
Da indicare nel formato
"GGMMAAAA"
Data di registrazione ovvero
data di cui all'art. 6
d.P.R.n.633/1972
4 26 34 9 Corrispettivo NU
Importo dell'operazione
comprensivo dell'Imposta sul
Valore Aggiunto
In Euro parte intera
Valori ammessi:
1 = Imponibile
2 = Non imponibile
3 = Esente
4 = Imponibile con IVA non
esposta in fattura
Valori ammessi:
1 = Cessione di beni
2 = Prestazione di servizi
7 37 1797 1761 Filler AN Spazio a disposizione
8 1798 1798 1 Carattere di controllo AN Vale sempre "A"
9 1799 1800 2 Caratteri di fine riga AN
Caratteri ASCII "CR" e "LF"
(valori esadecimali "0D" "0A")
CARATTERI DI CONTROLLO
Posizione
Note
DATI DELL'OPERAZIONE
CODICE FISCALE DELLA CONTROPARTE
NU
6 NU
5 35
36 36 1 Tipologia dell'operazione
TRACCIATO RECORD DI DETTAGLIO OPERAZIONI CON SOGGETTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA
I dati sono tutti obbligatori
Lunghezza Descrizione campo
Tipo di
dato
Valori
35 1 Tipologia Imponibile
Campo
11
da a
1 1 1 1 Tipo Record NU Vale sempre "2"
2 2 12 11 Partita IVA PI Partita IVA
3 13 20 8 Data dell'operazione DT
Da indicare nel formato
"GGMMAAAA"
Data di registrazione ovvero
data di cui all'art. 6
d.P.R.n.633/1972
4 21 29 9 Corrispettivo NU
Importo dell'operazione al
netto dell'Imposta sul Valore
Aggiunto
In Euro parte intera
5 30 38 9 Imposta NU
Ammontare dell'Imposta sul
Valore Aggiunto relativa
all'operazione. Se assente
valorizzare con lo zero. In
Euro parte intera
Valori ammessi:
1 = Imponibile
2 = Non imponibile
3 = Esente
4 = Imponibile con IVA non
esposta in fattura
Valori ammessi:
1 = Cessione di beni
2 = Prestazione di servizi
3 = Acquisto di beni
4 = Acquisto di servizi
8 41 1797 1757 Filler AN Spazio a disposizione
9 1798 1798 1 Carattere di controllo AN Vale sempre "A"
10 1799 1800 2 Caratteri di fine riga AN
Caratteri ASCII "CR" e "LF"
(valori esadecimali "0D" "0A")
TRACCIATO RECORD DI DETTAGLIO OPERAZIONI CON SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA
I dati sono tutti obbligatori
Lunghezza Descrizione campo
Tipo di
dato
Campo Valori
Posizione
Note
CODICE FISCALE DELLA CONTROPARTE
DATI DELL'OPERAZIONE
6 39 39 1 Tipologia Imponibile NU
CARATTERI DI CONTROLLO
7 40 40 1 Tipologia dell'operazione NU
12
da a
1 1 1 1 Tipo Record NU Vale sempre "3"
2 2 25 24 Cognome AN Cognome
3 26 45 20 Nome AN Nome
4 46 53 8 Data di nascita DT Da indicare nel formato "GGMMAAAA"
5 54 93 40
Comune o Stato estero
di nascita
AN
6 94 95 2 Provincia di nascita PR
In caso di Stato estero, indicare
"EE"
7 96 98 3
Stato estero del
domicilio fiscale
NU
Indicare uno dei codici,
corrispondente allo Stato di
residenza della controparte, di
cui all'Elenco dei Paesi e
Territori esteri contenuto nelle
istruzioni per la compilazione
del modello UNICO di
dichiarazione dei redditi.
8 99 158 60
Denominazione, Ditta o
ragione sociale
AN
9 159 198 40
Città estera del
domicilio fiscale
AN
10 199 200 2
Stato estero del
domicilio fiscale
PR
11 201 240 40
Indirizzo estero del
domicilio fiscale
AN
12 241 248 8 Data dell'operazione DT Da indicare nel formato "GGMMAAAA"
Data di registrazione ovvero
data di cui all'art. 6
d.P.R.n.633/1972
13 242 250 9 Corrispettivo NU
Importo dell'operazione al
netto dell'Imposta sul Valore
Aggiunto
In Euro parte intera
14 251 259 9 Imposta NU
Ammontare dell'Imposta sul
Valore Aggiunto relativa
all'operazione. Se assente
valorizzare con lo zero. In
Euro parte intera
Valori ammessi:
1 = Imponibile
2 = Non imponibile
3 = Esente
4 = Imponibile con IVA non esposta
in fattura
Valori ammessi:
1 = Cessione di beni
2 = Prestazione di servizi
3 = Acquisto di beni
4 = Acquisto di servizi
17 262 1797 1536 Filler AN Spazio a disposizione
18 1798 1798 1 Carattere di controllo AN Vale sempre "A"
19 1799 1800 2 Caratteri di fine riga AN
Caratteri ASCII "CR" e "LF" (valori
esadecimali "0D" "0A")
DATI IDENTIFICATIVI DELLA CONTROPARTE PERSONA NON FISICA
TRACCIATO RECORD DI DETTAGLIO OPERAZIONI CON SOGGETTI NON RESIDENTI PRIVI DI CODICE FISCALE
I dati sono tutti obbligatori
Lunghezza Descrizione campo
Tipo di
dato
Campo Valori
Posizione
Note
DATI IDENTIFICATIVI DELLA CONTROPARTE PERSONA FISICA
DATI DELL'OPERAZIONE
15 260 260 1 Tipologia Imponibile NU
CARATTERI DI CONTROLLO
16 261 261 1
Tipologia
dell'operazione
NU
13
da a
1 1 1 1 Tipo Record NU Vale sempre "9" Dato obbligatorio
2 2 6 5
Codice identificativo della
fornitura
AN Vale sempre "ART21" Dato obbligatorio
3 7 8 2 Codice numerico della fornitura AN Vale sempre "47" Dato obbligatorio
Valori ammessi:
0 = Invio ordinario
1 = Invio sostitutivo
2 = Annullamento
3 = Comunicazione negativa
5 10 26 17
Protocollo telematico da
sostituire o annullare
NU
Dato da valorizzare
esclusivamente nei casi di:
- Invio sostitutivo
(Tipologia invio = 1)
- Annullamento
(Tipologia invio = 2)
6 27 42 16 Codice Fiscale CF
Codice fiscale. Se numerico
allineare a sinistra
Dato obbligatorio
7 43 53 11 Partita IVA PI Partita Iva
8 54 59 6 Codice Attività AN Dato obbligatorio
Valori ammessi:
0 = Codifica vigente fino al
31/12/2003
1 = Codifica vigente dal
01/01/2004
2 = Codifica vigente dal
01/01/2008
Spazio = Codice attività non
presente
TRACCIATO RECORD DI CODA
Campo
Posizione
Lunghezza Descrizione campo
Tipo di
dato
Valori Note
TIPOLOGIA DI INVIO
4 9 9 1 Tipologia di invio NU Dato obbligatorio
Codifica 9 60 60 1 Codice Attività
CODICE FISCALE DEL SOGGETTO OBBLIGATO
AN Dato obbligatorio
14
10 61 120 60 Denominazione AN
Denominazione del soggetto
obbligato persona giuridica
11 121 160 40 Comune del domicilio fiscale AN
12 161 162 2 Provincia del domicilio fiscale PR
In caso di Stato estero,
indicare "EE"
13 163 186 24 Cognome AN Cognome del soggetto diverso
14 187 206 20 Nome AN Nome del soggetto diverso
Valori ammessi:
M = Maschio
F = Femmina
16 208 215 8 Data di nascita DT
Da indicare nel formato
"GGMMAAAA"
17 216 255 40
Comune o Stato estero di
nascita
AN
18 256 257 2 Provincia di nascita PR
In caso di Stato estero,
indicare "EE"
19 258 261 4 Anno di riferimento NU Da indicare nel formato "AAAA" Dato obbligatorio
Valori ammessi:
0 = Comunicazione riferita
esclusivamente al soggetto che
comunica
1 = Comunicazione riferita
anche alle operazioni di
un'altra società incorporata
21 263 278 16
Codice fiscale
dell'intermediario che effettua
la trasmissione
CF
Obbligatorio se presente un
altro dato nella sezione.
Se numerico, deve essere
allineato a sinistra
22 279 283 5
Numero di iscrizione all'albo
del C.A.F.
NU
Dato obbligatorio se presente
il codice fiscale
dell'intermediario. Valori
ammessi:
1 = Comunicazione predisposta
dal contribuente
2 = Comunicazione predisposta
da chi effettua l'invio
24 285 292 8 Data dell'impegno DT
Dato obbligatorio se presente
il codice fiscale
dell'intermediario.
Da indicare nel formato
"GGMMAAAA"
25 293 1797 1505 Filler AN Spazio a disposizione
26 1798 1798 1 Carattere di controllo AN Vale sempre "A" Dato obbligatorio
27 1799 1800 2 Caratteri di fine riga AN
Caratteri ASCII "CR" e "LF"
(valori esadecimali "0D" "0A")
Dato obbligatorio
Dati obbligatori nel caso di
soggetto obbligato persona
giuridica.
DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO OBBLIGATO PERSONA GIURIDICA
I dati seguenti sono da considerarsi in alternativa ai dati del soggetto obbligato persona fisica
DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO OBBLIGATO PERSONA FISICA
I dati seguenti sono da considerarsi in alternativa ai dati del soggetto obbligato persona giuridica
Dati obbligatori nel caso di
soggetto obbligato persona
fisica.
15 207 207 1 Sesso AN
ESTREMI DELLA FORNITURA
20 262 262 1
Comunicazioni dati di società
incorporata
AN Dato obbligatorio
CARATTERI DI CONTROLLO
DATI RISERVATI AL SOGGETTO CHE ASSUME L'IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA
La sezione va compilata se il
soggetto che assume l'impegno
alla trasmissione è un
intermediario al quale il
soggetto obbligato da incarico
alla trasmissione telematica
23 284 284 1
Impegno a trasmettere in via
telematica la comunicazione
NU

 

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