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| La convenzione di Strasburgo |
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La normativa italiana con la legge n. 55/1990, nota anche come legislazione antimafia, introduce gran parte dei principi e degli adempimenti imposti più avanti dalla Convenzione di Strasburgo del settembre 1990, recante le più ampie forme di tutela penale contro il riciclaggio. Con la Convenzione, infatti, i Paesi membri si impegnano all’adozione di tutti i provvedimenti di carattere legislativo necessari per prevedere come reato di riciclaggio nuove azioni commesse intenzionalmente, tra le quali: - la conversione o il trasferimento di beni costituenti proventi al fine di nascondere o dissimulare l’origine illecita o di aiutare qualsiasi persona implicata a sottrarsi alle conseguenze del reato presupposto; - l’occultamento o dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o diritti sugli stessi, effettuati con la consapevolezza che tali beni siano proventi di reato; - l’acquisizione, possesso o uso di beni con la consapevolezza, al momento della loro ricezione, che tali beni siano proventi di reato. La convenzione inoltre riconduce i comportamenti finalizzati ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa di denaro o di altri beni a tre tipologie: 1. della sostituzione; 2. del trasferimento; 3. residuale, comprendente tutte le altre operazioni idonee a costituire un ostacolo al diretto accertamento della illiceità. |




