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| Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, nr. 56 |
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Con il Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, nr. 56 (Attuazione della Direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite), viene esteso, in termini significativi, l’ambito di applicazione circa gli obblighi di identificazione della clientela, registrazione e conservazione dei dati, nei confronti di: • soggetti iscritti nell’albo dei ragionieri e dei periti commerciali, nel registro dei revisori contabili, nell’albo dei dottori commercialisti e nell’albo dei consulenti del lavoro; • notai e agli avvocati ,pur con talune deroghe, quando in nome o per conto di propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti: 1. il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche; 2. la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; 3. l’apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli; 4. l’organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all’amministrazione di società; 5. la costituzione, la gestione o l’amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe. Un'altra importante novità apportata dal Decreto, è rappresentata dall'indicazione dettagliata e precisa di principi e norme utili per l' individuazione delle operazioni sospette di cui all’art.3 della legge nr.197/91. La legge n°29 del 25 gennaio 2006 (legge comunitaria 2005) estende poi ulteriormente l’ambito di applicazione circa gli obblighi di identificazione della clientela, registrazione e conservazione dei dati è stato esteso ai: soggetti che rendono servizi forniti da revisori contabili, periti e consulenti, ovvero svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi. |




